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La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, con sentenza n. 3731 dell’11 settembre 2018, ha affermato che, per le imprese assicurative, i proventi derivanti da partecipazioni in ETF, fondi comuni e SICAV rientrino tra le componenti di reddito escluse per il 50% del loro importo ai fini IRAP. Nel caso in esame l’Amministrazione Finanziaria (Direzione Regionale della Lombardia) aveva ritenuto che i proventi derivanti dalla partecipazione in un ETF fossero qualificabili come “altri proventi”, e pertanto esclusi dal regime favorevole dell’Art. 7, comma 1), lettera b) del d.lgs. 446/97. Il giudice d’Appello considera che la norma consente l’esclusione per il 50% dalla base imponibile, ai fini IRAP, i redditi derivanti dalla voce 33 del conto economico delle imprese di assicurazione; tale voce, comprendendo in via generale tutti i proventi derivanti da partecipazioni o quote, deve quindi comprendere anche i proventi relativi partecipazioni in ETF, fondi comuni e SICAV.