argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 6289 del 20 settembre 2018, ha confermato quanto previsto dall’Art. 10 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Romania, la quale prevede che «i dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato». Tuttavia l’Art. 4 della suddetta Convenzione prevede una deroga all’Art. 10 nel caso in cui il soggetto percipiente dei dividenti sia un imprenditore in Romania, in quest’ultimo caso infatti i dividendi sono tassati alla fonte. Nel caso in esame la Commissione ha ritenuto inapplicabile l’Art. 4 in quanto il contribuente si è qualificato come amministratore unico della società operante in Romania, tale carica non è sufficiente a qualificare il contribuente come imprenditore.