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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 settembre 2018 (p.u. dell’8 maggio 2018), n. 41704, ha ricordato la recente posizione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la costituzione di un fondo patrimoniale è una condotta potenzialmente idonea a concretizzare il delitto ex art. 11 d.lgs. 74/2000 qualora consenta al soggetto di sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito erariale. La Corte ricorda inoltre che, ai fini dell’integrazione del reato in parola mediante costituzione di un fondo patrimoniale, è necessario dimostrare che la segregazione patrimoniale sia concretamente idonea e finalizzata a evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che il conferimento nel fondo patrimoniale della nuda proprietà di due immobili può concretizzare il reato ex art. 11 d.lgs.74/2000: infatti, «il conferimento della sola nuda proprietà di un immobile di fatto limita notevolmente l’utilità dello stesso conferimento perché i frutti del bene immobile non possono essere impiegati per i bisogni della famiglia, spettando all’usufruttuario. Dunque, il conferimento della sola nuda proprietà è di per sé un indice dello scopo fraudolento dell’operazione, posto che alcun concreto vantaggio immediato ne riceve il fondo patrimoniale».