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La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 17 luglio 2018 n. 33031 (ud. 09/05/2018), ha affermato che rientrano nella categoria dei beni mobili, oggetto di peculato (art. 314 c.p.), anche i beni “immateriali” (nella specie una banca dati informatica), tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile.