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La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza 18 luglio 2018 (p.u. dell’8 giugno 2018) n. 33389, ha ricordato che, secondo il principio ormai pacifico in giurisprudenza, in sede di disposizione della confisca per equivalente (così come in sede di sequestro preventivo ex art. 321, co. II, c.p.p.) in relazione al profitto corrispondente ai reati fiscali, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e il Fisco per la rateizzazione del debito tributario e questo sia stato parzialmente adempito, «l’importo della statuizione deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa». Nel caso di specie, dunque, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare d’ufficio, in base alla prova documentale del pagamento di parte del debito contributivo, se si giustificasse ancora la disposta confisca nei limiti della somma fissata dalla sentenza di primo grado, anche senza un’espressa richiesta da parte dell’imputato in tal senso.