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La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza 09 luglio 2018 (p.u. del 27 marzo 2018), n. 30882, ha affermato che, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art 131 bis c.p., non è improprio il riferimento alle omissioni delle ritenute previdenziali realizzate in un’annualità precedente anche se inferiori alla soglia di rilevanza penale: tali fatti, invero, hanno conservato un autonomo disvalore essendo stati solamente “degradati” ad illecito amministrativo. La disposizione di cui all’art. 131 bis c.p., infatti, fa riferimento, tra l’altro, alla non abitualità del comportamento, il che consente di prendere in considerazione «comportamenti strutturalmente analoghi che, pur non costituendo reato, presentano comunque un disvalore, non essendo stato fatto riferimento alle condotte (da valutare solo in relazione alle loro modalità), ma alla nozione più lata di comportamenti, nella quale possono rientrare anche gli illeciti amministrativi aventi caratteristiche analoghe (o, come nel caso di specie, identiche, eccettuato il superamento della soglia di rilevanza penale)».