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La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale con sentenza 09 luglio 2018 (p.u. del 27 marzo 2018) n. 30879, ha ricordato che il soggetto tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell’art. 2, co. I bis, d.l. 463/1983 è colui il quale era obbligato al versamento al momento dell’insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa, giacché tale adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l’autore del reato. Nulla vieta all’imputato che non sia più legale rappresentante della società e che, tuttavia, voglia comunque usufruire della predetta causa di non punibilità, di adempiere all’obbligazione in nome e per conto della società medesima, secondo lo schema dettato dall’art. 1180 c.c. per il pagamento del debito del terzo.