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I Giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza dell’ 8 aprile 2019 (ud. 20 febbraio 2019) n. 15141, hanno specificato che il rispetto del principio di proporzionalità impone che l’autorità giudiziaria valuti nel caso concreto se l’esecuzione del provvedimento limitativo della libertà reale consistente nell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo sia proporzionato al diritto alla tutela dell’abitazione sancito dall’art. 8 CEDU. Ad avviso della Corte infatti non sussiste un diritto assoluto all’inviolabilità del domicilio tale da precludere l’esecuzione di un ordine di demolizione di un immobile abusivo finalizzato al ripristino dell’equilibrio urbanistico/edilizio violato, tanto più che la previsione in esame non ha finalità punitive ma è volta esclusivamente alla eliminazione delle conseguenze dannose della condotta mediante la rimozione della lesione del territorio. Occorrerà pertanto che l’autorità giudiziaria valuti, caso per caso, se l’esecuzione dell’ordine di demolizione possa ritenersi giustificato al fine di bilanciare il diritto di cui all’art. 8 CEDU e l’interesse dello Stato ad impedire l’esecuzione di interventi edilizi in assenza di titolo abitativo.