Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - Il concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F., inserito con d.l. 83/2012 (convertito con l. 134/2012), non incide sul precetto penale dell’art. 236 l.f.

argomento: News del mese - Diritto Penale

Articoli Correlati: concordato preventivo in continuità

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 3 settembre 2018 (ud.15 giugno 2018c), n. 39517, affronta un’interessante questione connessa all’istituto del concordato con continuità aziendale previsto all’art. 186 bis L.F. I ricorrenti censurano la condanna subita ai sensi dell’art. 236, co. 2, n. 1, L.F. in riferimento all’art. 186 bis, inserito con d.l. 83/2012 (convertito in l. 14/2012), lamentando una applicazione in malam partem della fattispecie, considerato il mancato specifico richiamo al concordato preventivo con continuità d’impresa. La Corte, dichiara infondato il motivo affermando che “l’art. 186 bis non ha introdotto nella legge fallimentare un nuovo istituto concordatario, ma ha compiutamente disciplinato presupposti ed effetti di una procedura già ricompresa nella pluralità di forme attraverso cui il concordato preventivo poteva già essere declinato”. Pertanto, da un lato, l’art. 236 ben può essere riferito anche alla procedura concordataria descritta all’art. 186 bis; dall’altro, deve escludersi un’incidenza della modifica normativa sul precetto penale e conseguentemente non sussiste alcun fenomeno di successione nel tempo di norme extra-penali ai sensi dell’art. 2 c.p.