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La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza n. 38882 del 24 agosto 2018 (ud. 10 aprile 2018), ha ribadito che il consenso del lavoratore all’installazione di un’apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione degli artt. 4 e 38 D. Lgs. 300 del 1970 (tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non preventivamente autorizzate confermata anche dall’art. 23, c.2 D. Lgs. n. 151 del 2015, che ha modificato l’art. 171 d.lgs. n. 196 del 2003). A sostegno di questa conclusione, il Supremo Collegio ha precisato che la procedura di garanzia sancita dallo Statuto dei lavoratori «trova la sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato». Su questi presupposti, la Corte (discostandosi da quanto affermato con sentenza n. 22611 della Terza Sezione penale del 17 aprile 2012, Banti), ha sottolineato che, a ragionare diversamente, per superare il divieto «basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato, perché ritenuto dal lavoratore stesso, a torto o a ragione, in qualche modo condizionante l’assunzione».