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La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza n. 38402 del 9 agosto 2018 (ud. 27 aprile 2018), ha ribadito che l’obbligo di collaborazione col datore di lavoro cui è tenuto il medico competente «non presuppone necessariamente una sollecitazione da parte del datore di lavoro, ma comprende anche un’attività propositiva e di informazione da svolgere con riferimento al proprio ambito professionale». Sviluppando il ragionamento, la Suprema Corte ha sottolineato che «in tema di valutazione dei rischi, il “medico competente” assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti».