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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 marzo 2019 (p.u. del 05 marzo 2019) n. 13086, conferma che, ove l’importo del profitto sia maggiore / uguale all’importo dovuto a titolo di imposta, essendo il valore del risparmio di spesa coincidente con il valore del tributo, sarà «esente da censura la confisca diretta dell’intera somma così risparmiata dall’ente», mentre, se la somma dovesse risultare inferiore, la confisca diretta dovrà essere commisurata all’importo delle giacenze. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 01 marzo 2019 (p.u. del 01 febbraio 2019) n. 8850, sostenendo il medesimo principio di diritto, ribadisce che il valore del sequestro per equivalente dev’essere commisurato non già al valore della pretesa fiscale, ma alla garanzia generica data dai beni dell’obbligato, corrispondente ai beni fraudolentemente sottratti alle pretese tributarie.