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Con la sentenza 18 luglio 2018, n. 33389 (ud. 8 giugno 2018), la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha statuito che, anche in assenza di apposita e specifica istanza, il giudice, ai sensi dell’art. 12-bis D. Lgs. n. 74 del 2000, è tenuto a revocare d’ufficio la confisca in misura corrispondente all’ammontare di rate che agli atti risultano essere state pagate dopo l’accordo con il Fisco. A tale conclusione la Suprema Corte perviene qualificando l’art. 12-bis D. Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal D. Lgs. n. 158/2015, quale norma penale sostanziale più favorevole.