Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Omesso versamento IVA: l’inadempimento dell’obbligazione tributaria è attribuibile a forza maggiore solo se deriva da fatti non imputabili all’imprenditore, non rimediabili tempestivamente per cause indipendenti dalla sua volontà; il superamento anche minimo della soglia di punibilità non consente l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 febbraio 2019 (p.u. del 17 gennaio 2019) n. 5825, richiamato il consolidato orientamento di legittimità in ordine all’inadempimento dell’obbligazione tributaria dovuta a forza maggiore, chiarisce che l’inadempimento potrebbe attribuirsi a forza maggiore solo se derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti alla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, approfondisce anche l’ambito di applicazione dell’art. 131 bis c.p., che ritiene inapplicabile agli illeciti tributari «perché il grado di offensività del reato è stato già valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale».