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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 5 febbraio 2018, n. 1269, ha ribadito – in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 3887/2014) – che «l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto». Il Tribunale ha, inoltre, precisato che la compromettibilità in arbitri delle controversie societarie è esclusa per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, norma di carattere eccezionale e derogatorio che, quindi, non può trovare applicazione nel caso in cui la società sia sottoposta al controllo di una quotata.