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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 maggio 2018, n. 13388 ha affermato che, nell’azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c.) avente ad oggetto beni costituiti in trust, lo status del terzo richiamato dall’art. 2901, comma 1, n. 2), c.c. (ossia la consapevolezza “del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito”, la circostanza che il terzo “fosse partecipe della dolosa preordinazione”), rilevante soltanto in caso di atti di disposizione a titolo oneroso, è quello del beneficiario e non con quello del trustee, atteso che l’onerosità dell’atto dispositivo (nel caso de quo: il conferimento del bene in trust) va valutata con riguardo all’interesse del beneficiario e non del trustee. Ne consegue che, se l’atto dispositivo è oneroso (cioè se l’atto di dotazione è a titolo oneroso), allora il beneficiario è litisconsorte necessario. Nel caso di specie, una banca chiedeva l’accertamento della simulazione e proponeva, in via subordinata, un’azione revocatoria ordinaria relativamente a beni conferiti in trust. Sia in primo grado sia in appello veniva confermata la revoca dei beni dal trust; conseguentemente, la sentenza veniva impugnata innanzi alla Suprema Corte asserendo, per un verso, la mancata dimostrazione della partecipatio fraudis (ex art. 2901, comma 1, n.2) e, per altro verso, l’assenza dei beneficiari del trust, quali litisconsorti necessari, al processo (assenza che sarebbe giustificata dall’intervenuta inefficacia dell’atto di dotazione dei beni in trust).