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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 maggio 2018, n. 10583, ha dichiarato la nullità del patto che prevede la restituzione al socio recedente di quanto versato in sede di conferimento (a titolo di capitale e di sovrapprezzo) a fronte dell’emissione di nuove azioni. Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata aveva stipulato con uno dei soci una scrittura privata con la quale veniva riconosciuto allo stesso il diritto di recedere dalla società e di chiedere in restituzione quanto versato a titolo di conferimento, a fronte di un aumento di capitale deliberato nonostante la presenza di perdite. La Suprema Corte ha, tuttavia, dichiarato nullo il suddetto patto, precisando, altresì, che non è possibile considerare il conferimento – né a titolo di capitale né a titolo di sovrapprezzo – come un finanziamento (e quindi un debito della società) soggetto all’obbligo di restituzione. Una simile pattuizione, infatti, costituisce una violazione del divieto di cui all’art. 2265 c.c., poiché esclude qualsiasi partecipazione del socio al rischio d’impresa.