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La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 16 maggio 2018, n. 21672, ha affermato la configurabilità del reato di false comunicazioni sociali, ex art. 2621 c.c., nel caso in cui siano omesse informazioni concernenti le garanzie prestate dalla società relativamente ad un contenzioso pendente. Nel caso de quo, era stato imputato il legale rappresentante di una società che non aveva riportato, nei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale, alla voce “fondo rischi e vari”, l’ammontare relativo al prezzo di vendita di appartamenti (del valore complessivo di oltre 1 milione), relativamente ai quali la società si era assunta l’impegno di prestare tutte le connesse garanzie di legge. La Suprema Corte, nel richiamare la fondamentale funzione informativa assunta dal bilancio, sottolinea l’importanza della corretta indicazione dell’esistenza di un credito vantato da terzi nei confronti della società, suscettibile di incidere sul patrimonio dell’impresa anche negli esercizi successivi, evidenziando altresì come il reato si ripeta per ciascun esercizio in cui l’omissione viene compiuta, tanto da poter fondare l’applicazione dell’art. 81 c.p. La Suprema Corte precisa come debba comunque essere – in concreto – provato l’elemento soggettivo del reato, che non può essere ricavato in maniera implicita, ma deve essere desumibile da elementi chiari che mostrino la consapevolezza del redattore del bilancio delle falsità esposte e delle omissioni.