argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 maggio 2018, n. 13308, ha chiarito che, in ipotesi di esperimento di un’azione revocatoria fallimentare nei confronti di un’azienda bancaria ceduta, il debito che ne consegue passa in capo alla cessionaria solo nel caso in cui la cessione comporti il trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi in capo alla cedente. Nel caso esaminato, peraltro, la cedente aveva conservato il conto corrente su cui erano confluite le somme oggetto di revocatoria e aveva presentato domanda di ammissione al passivo per il credito derivante dal medesimo conto corrente nei confronti della società fallita.