Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - La clausola “simul stabunt simul cadent” determina il rinnovo integrale del consiglio di amministrazione

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con il Sentenza del 23 aprile 2018, oltre a fornire importanti chiarimenti in ordine all’impugnazione delle delibere del Collegio Sindacale, ha altresì analizzato l’applicabilità della clausola “simul stabunt simul cadent”, di cui all’art. 2386, comma 4, c.c. In particolare, il Tribunale di Milano precisa che l’attivazione della clausola in questione si determina al momento delle dimissioni da parte degli amministratori, risultando pertanto immediatamente operativa e comportando la necessità dell’integrale rinnovo del consiglio di amministrazione, senza che vi sia la possibilità di sostituzioni parziali dello stesso. Il Tribunale di Milano precisa inoltre che non può considerarsi, di per sé, abusiva la presentazione di dimissioni da parte dei consiglieri a fronte della richiesta da parte di un socio di integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis del d.lgs. 58/98, avente ad oggetto la revoca degli stessi, posto che l’interesse di tale socio non è pregiudicato, poiché gli amministratori pongono comunque fine al loro mandato.