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La Corte Costituzionale, con Sentenza del 26 aprile 2018, n. 90, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, del D.P.R. 917/1986, relativamente alla responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie della scissione, per debiti tributari anteriori alla data in cui l’operazione ha effetto. In ambito civilistico, invece, l’art. 2506-quater c.c. prevede che le società coinvolte nella scissione sono solidalmente responsabili «nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». La Corte Costituzionale, sul punto, ha giustificato la costituzionalità del sistema vigente in ragione della peculiarità del credito fiscale, strumentale all’attuazione del principio della “capacità contributiva” di cui all’art. 53 Cost.