<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Il recesso da s.r.l. con esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre

argomento: News del mese - Economia Aziendale

Articoli Correlati: recesso - società a responsabilità limitata

Il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma, con Provvedimento del 14 marzo 2018, ha per la prima volta fornito importanti chiarimenti relativamente all’esercizio del diritto di recesso da una s.r.l., con particolare riferimento alla legittimazione al trasferimento della quota del socio recedente agli altri soci o ai terzi. Nello specifico, il giudice ha chiarito che non può trovare applicazione analogica la disciplina delineata dal legislatore per le società per azioni, in forza della quale il socio che intende recedere «rimette nella disponibilità della società e, per essa, degli amministratori, il potere di alienare i titoli azionari e, proprio in vista dell’attribuzione alla società della legittimazione a disporre delle azioni, si prevede, da un lato, il deposito di queste ultime presso la sede sociale e, dall’altro, l’incedibilità per il socio delle stesse. La possibilità, per la società, di porre in essere, tramite i suoi amministratori, il procedimento di vendita delle azioni previsto dalla disciplina legale si fonda sulla configurazione della società medesima come vera e propria “commissario per la vendita”». Nella società a responsabilità limitata, invece, «non è prevista alcuna esplicita attribuzione di poteri agli amministratori né viene predisposto un meccanismo di ordine pubblicitario in relazione alle fasi che precedono la formalizzazione dell’eventuale acquisto della quota da parte dei soci». Da ciò non consegue, tuttavia, che il socio recedente possa legittimamente e discrezionalmente rifiutare di prestare il proprio consenso al trasferimento. Infatti, una volta esercitato il diritto di recesso, il socio accetta il procedimento di liquidazione della sua quota dettato dal legislatore, con le conseguenti modalità previste dal codice civile e dallo statuto. In caso di violazione di tale obbligo di cooperazione alla vicenda traslativa, pertanto, gli altri soci potranno esperire l’esecuzione in forma specifica di cui all’art. 2932 c.c.