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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 30 aprile 2018, n. 10399, si è espressa in tema di arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto la legittimità del recesso del socio di una società di capitali. La Suprema Corte – dopo aver precisato che la controversia «avente per oggetto la legittimità del recesso del socio di società per azioni, coinvolgendo esclusivamente lo status del predetto e il suo diritto, di natura esclusivamente patrimoniale, alla liquidazione del valore delle azioni, una volta accertato il suo diritto ad abbandonare la compagine sociale, attiene a diritti disponibili ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo ad un arbitrato rituale, sia esso di diritto comune che endosocietario» – ha affermato che, nel caso in cui non ci si trovi nell’ambito dell’“arbitrato endosocietario” per assenza della clausola compromissoria statutaria, è possibile ricorrere al giudice ordinario oppure – a seguito dell’insorgere della controversia – ad un arbitrato che sia conforme alla disciplina codicistica e, quindi, che non deve osservare le peculiarità dell’arbitrato endosocietario, che richiede, a pena di nullità, la nomina dell’arbitro da parte di soggetti terzi.