<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - L’omessa vigilanza dei sindaci può configurare una responsabilità colposa in caso di potenziale conoscibilità degli illeciti

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 aprile 2018, n. 9517, si è espressa in tema di omessa vigilanza da parte dei sindaci degli istituti bancari, precisando che il mancato adempimento da parte dei membri del collegio sindacale del proprio obbligo di vigilanza legittima la comminazione di una sanzione a titolo di colpa, laddove alla condotta omissiva dei sindaci seguano gli illeciti degli organi vigilati; infatti, non occorre la prova che i primi conoscessero l’attività posta in essere concretamente dai secondi, ma solo che la stessa fosse potenzialmente conoscibile. La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che non si tratta di imputare ai sindaci una responsabilità a fronte di un mero sospetto di operazioni irregolari o illecite, né di sottoporre gli organi amministrativi a un controllo sul merito delle scelte gestionali, ma di «pretendere l’esercizio tempestivo dei poteri ispettivi che la legge pone a carico dei sindaci (artt. 150 e 151 t.u.f., 2403 bis c.c.), che, nella specie, i giudici di merito hanno accertato essere stati del tutto omessi».