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Con sentenza n. 16762 del 17 aprile 2019 (ud. 17 dicembre 2018), la Terza Sezione della Suprema Corte ha affermato che «per le pubbliche amministrazioni l’art. 2, comma 1, lettera B, d. lgs. n. 81/2008 prevede quale datore di lavoro il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. L’art. 32, commi 8 e 9, d. lgs. n. 81/2008 prevede per i soli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitarie nelle istituzioni dell’alta formazione la designazione di un responsabile individuandolo tra il personale interno all’unità scolastica o in assenza gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione. Trattandosi di una eccezione alla regola generale, la nomina di un esterno non può essere valida per altre amministrazioni non previste dalla norma».