Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, il credito vantato dallo Stato per la restituzione dei finanziamenti pubblici ha natura privilegiata

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 febbraio 2018, n. 9926, depositata il 20 aprile 2018, ha affermato – in tema di ammissione allo stato passivo – che il credito dello Stato per la restituzione dei finanziamenti pubblici gode del privilegio. Nel caso di specie, lo Stato presentava – per il tramite di Equitalia Nord S.p.A. – la domanda di ammissione al passivo di una società a responsabilità limitata per un credito sorto a causa della mancata restituzione di un finanziamento concesso alla società fallita in relazione a un progetto di riconversione industriale. Il credito tuttavia veniva ammesso al chirografo dal giudice delegato e tale collocazione veniva confermata dal tribunale di secondo grado. Di avviso opposto è la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l’anzidetto credito gode del privilegio ai sensi – anzitutto – dell’art. 24 della Legge n. 449 del 1997, nonché a norma dell’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, il quale estende il grado di privilegio a crediti per finanziamenti sorti a seguito della gestione del capitale concesso in finanziamento alla società fallita.