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Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 18 febbraio 2018, ha affermato – in tema di società in accomandita semplice – che il socio accomandante non ha diritto di accedere alla documentazione sociale in modo completo, poiché allo stesso non possono essere riconosciuti i medesimi poteri previsti dall’art. 2261 c.c. per i soci delle società in nome collettivo. Da ciò consegue che i soci accomandanti non hanno neanche il diritto di ricevere dagli amministratori della società informazioni per ciò che concerne la gestione, e non possono consultare i libri e i documenti sociali nel corso dell’esercizio. Il Tribunale di Roma sottolinea, infatti, come l’art. 2320, comma 3, c.c. stabilisca che i soci accomandanti «hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società»; in conclusione, tali soci possono consultare i libri sociali e controllare l’esattezza del bilancio solo dopo la comunicazione annuale del medesimo.