<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Il mancato avviso ai creditori di cui all’art. 92 l.f. non implica di per sé la non conoscenza dell’avvenuto fallimento di una società

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 maggio 2018, n. 16103, depositata il 19 giugno 2018, è stata nuovamente chiamata ad esprimersi in tema di ammissione al passivo fallimentare e ha affermato che il mancato avviso ai creditori di cui all’art. 92 l.f. non implica di per sé la non conoscenza dell’avvenuto fallimento di una società e, pertanto, la domanda di ammissione al passivo pervenuta oltre i termini di legge non può che essere esclusa. Nel caso di specie, un istituto di credito presentava istanza di insinuazione al passivo di una s.r.l. ben oltre i termini di cui all’art. 101 l.f. ed affermava come la propria domanda dovesse essere accolta in quanto il ritardo nella presentazione della stessa non era dipeso dall’istituto stesso; il curatore, infatti, non aveva trasmesso alla banca l’avviso ai creditori e quest’ultima, pertanto, non era a conoscenza dell’intervenuto fallimento. La Suprema Corte ha invece affermato che, seppur sia valido il principio secondo cui il mancato ricevimento dell’anzidetto avviso faccia sì che la causa del ritardo nel presentare la domanda di insinuazione non sia imputabile al creditore, è pur sempre vero che il curatore ha la facoltà di dimostrare che in ogni caso il creditore fosse a conoscenza del fallimento. Nel caso de quo, l’istituto di credito, infatti, era ben a conoscenza del fallimento della s.r.l., in quanto il legale della banca aveva proseguito nell’esecuzione immobiliare intrapresa contro la società fallita e, pertanto, era inverosimile che il suddetto legale non avesse informato il proprio mandante, ovvero l’istituto di credito stesso.