<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Qualora il fallito, tornato in bonis, sia in disaccordo con la condotta del curatore circa la conclusione di una transazione, non può richiederne l’annullamento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: condotta del curatore - annulamento di una transazione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 marzo 2018, n. 16132, depositata il 19 giugno 2018, ha affermato che l’imprenditore fallito, tornato successivamente in bonis, non ha la facoltà di chiedere l’annullamento di una transazione conclusa dal curatore durante l’esercizio delle sue funzioni, ma può solamente richiedere il risarcimento dei danni, nel caso sia in disaccordo con la condotta del curatore. È quanto affermato dalla Suprema Corte, chiamata ad esprimersi in merito al ricorso presentato da una ditta individuale, la quale era tornata in bonis grazie ad una transazione conclusa dal curatore con un Comune verso il quale la ditta vantava un cospicuo credito, transazione che aveva permesso di risanare tutti i debiti. Ciò nonostante, l’imprenditore fallito – in disaccordo sull’entità della transazione, in quanto la stessa aveva ridotto di molto il credito originario – richiedeva l’annullamento della suddetta transazione ai sensi dell’art. 1971 c.c. La Corte di Cassazione, confermando l’orientamento dei precedenti gradi di giudizio, ha affermato come non sia possibile rimettere in discussione una transazione conclusa dal curatore in forza del principio di intangibilità delle attribuzioni patrimoniali e che il fallito, tornato in bonis, può solamente chiedere il risarcimento danni.