argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 13 marzo 2018, n. 19592, ha affermato che – in tema di liquidazione – la sostituzione dei liquidatori è efficace solo dal momento in cui vi è l’accettazione dell’incarico da parte del nuovo organo. In tale caso, la differenza tra la nomina dei primi liquidatori e, successivamente, dei sostituti è netta: infatti, ai sensi dell’art. 2487-bis, comma 3 c.c., i primi liquidatori assumono la carica dalla data di iscrizione della propria nomina nel Registro delle imprese. Nel secondo caso, invece, la nomina è efficace anche prima che vi sia l’iscrizione e anche in mancanza della stessa (purché la sostituzione possa essere altrimenti documentata). L’onere pubblicitario nella fattispecie sopra descritta spetta, secondo quanto pacificamente stabilito dalla giurisprudenza, ai liquidatori subentranti e non a quelli uscenti: infatti la legittimazione alla presentazione di domande di iscrizione o deposito al Registro delle imprese compete soltanto ai soggetti indicati da una norma specifica, escludendo la possibilità per i terzi di proporre istanza in tal senso. Quest’ultimi possono tutelare i propri interessi attraverso la denuncia al Registro delle imprese della mancata iscrizione di un atto o di un fatto soggetto a registrazione, in modo tale da poter avviare il processo d’iscrizione ai sensi dell’art. 2190 c.c.