argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 maggio 2018, n. 23620, depositata il 25 maggio 2018, ha affermato che, affinché sussista il reato di bancarotta fraudolenta documentale, occorre il dolo specifico, ossia che sussista l’intenzione – da parte dell’imprenditore accusato – di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di procurare danno ai creditori e, in più, che sia data prova di tale scopo. Nel caso di specie, il liquidatore di una società cooperativa a responsabilità limitata veniva condannato dal tribunale e dalla corte d’appello per il reato di cui all’art. 216 l.f.; avverso tale ultima sentenza il liquidatore aveva successivamente presentato ricorso per Cassazione, sostenendo come, nel caso de quo, la corte d’appello non avesse dimostrato la volontà del liquidatore di arrecare pregiudizio ai creditori; a dire di quest’ultimo, infatti, vi era solamente la sussistenza del delitto di bancarotta semplice, in quanto la propria condotta era dovuta esclusivamente a negligenza nel tenere correttamente le scritture contabili e che, in ogni caso, vi era traccia di tutte le sue operazioni di gestione, permettendo dunque la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Dello stesso avviso la Suprema Corte, la quale ha ribadito il principio secondo cui, al fine della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, occorre che vi sia il dolo specifico e che lo stesso venga dimostrato.