argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 dicembre 2017, n. 5907, depositata in data 12 marzo 2018, ha chiarito che, in caso di mancata notifica del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento al curatore o ad una delle altre parti che abbiano partecipato al giudizio, il giudice del reclamo deve disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. La Suprema Corte precisa – inoltre – che, in caso di mancato rispetto della norma, la sentenza impugnata deve essere cassata, anche d’ufficio, con remissione al giudice affinché provveda in conformità alle disposizioni normative.