argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 marzo 2018, n. 24042, depositata il 29 maggio 2018, ha affermato che, qualora una società fallita sia beneficiaria di un vantaggio patrimoniale dovuto all’omesso versamento dell’I.V.A., è legittimo procedere alla confisca per equivalente dei beni ricompresi nella disponibilità dell’amministratore della società. Nel caso di specie, l’amministratore di una cooperativa era stato condannato per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, in quanto non aveva versato l’I.V.A. dovuta in base alla dichiarazione annuale 2011. A nulla è valsa la difesa dell’amministratore, secondo il quale il ruolo da lui ricoperto fosse meramente formale: per la Cassazione, infatti, nel caso de quo era stata correttamente applicata la disposizione di cui all’art. 1, comma 143, della Legge n. 244/2007, la quale stabilisce che per tutti i reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 occorre procedere sia alla confisca diretta dei beni costituenti il profitto del reato, sia alla confisca per equivalente dei beni del condannato al fine di raggiungere l’importo del profitto ottenuto. Nel caso di intercorso fallimento, pertanto, è legittima la confisca dei beni dell’amministratore per il reato di cui sopra.