argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 30 gennaio 2018, n. 9426, depositata in data 17 aprile 2018, in tema di opponibilità degli atti al fallimento, ha precisato che, in mancanza della registrazione di un contratto, l’anteriorità dell’atto rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento può anche essere fornita con l’allegazione di fatti equipollenti ed idonei. Nel caso in esame, il creditore aveva prodotto numerosi documenti, quali le fatture e l’estratto autentico delle scritture contabili e, secondo la Suprema Corte, tali documenti sono da ritenersi fortemente indicativi dell’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento.