argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 aprile 2018, n. 27187, depositata il 13 giugno 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di responsabilità omissiva dell’amministratore giudiziario e ha affermato che è dovere di quest’ultimo impedire che gli amministratori di una società compiano attività finanziarie senza la sussistenza delle autorizzazioni previste dal Testo Unico Bancario, nonché impedire che siano compiuti atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza la supervisione del tribunale. Nel caso di specie, quindi, l’amministratore giudiziario – nominato dal tribunale – durante l’esercizio delle sue funzioni avrebbe dovuto vigilare sui beni di una società a responsabilità limitata posti sotto sequestro e impedire che venissero commessi atti senza l’autorizzazione del tribunale adito. Per contro, egli non aveva impedito che gli amministratori elargissero finanziamenti ad altre società e nemmeno aveva impedito che venissero compiuti atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in violazione alle disposizioni del tribunale. Per la Suprema Corte tale condotta integra il concorso nel reato finanziario commesso dagli amministratori della s.r.l. e, pertanto, l’amministratore giudiziario è tenuto a rispondere penalmente per quanto commesso.