argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 22 marzo 2018, è stato chiamato ad esprimersi in tema di concordato preventivo e ha affermato che, ai sensi dell’art. 186 l.f., i creditori possono richiedere la risoluzione della procedura concordataria entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Nel caso di specie, il ricorso per la risoluzione del concordato – avente natura liquidatoria – veniva presentato dall’Agenzia delle Entrate, che chiedeva il fallimento della società in concordato sul riflesso che, al termine delle operazioni di liquidazione, la procedura concordataria aveva ottenuto disponibilità liquide sufficienti per soddisfare solamente il 7% del credito erariale privilegiato. In tale contesto, il Tribunale di Milano ha anzitutto affermato che il termine di cui all’art. 186 l.f. è da ritenersi decadenziale e non processuale: ciò comporta l’applicazione delle disposizioni sull’inapplicabilità delle regole della prescrizione di cui agli art. 2969 ss. c.c. Non solo, la suddetta decadenza non può essere rilevata dal giudice, ma deve essere rilevata dalle parti.