argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Torino, con Decreto del 3 maggio 2018, n. 105, depositato in data 7 maggio 2018, ha affermato un importante principio in tema di sovraindebitamento qualora sia prevista la vendita di immobili gravati da ipoteca. Nel caso esaminato, il debitore aveva previsto nel piano la vendita di un immobile con trattativa privata e la banca aveva dichiarato non voler prestare il proprio assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile; proprio per la modalità di vendita privatistica, il Tribunale ha precisato che non può essere ordinata la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Al contrario, se la proposta del debitore prevede la vendita con procedura competitiva, l’esito della vendita medesima corrisponde al valore di mercato di cui all’art. 7 della legge n. 3/2012: il prezzo realizzato nella gara consente la soddisfazione dei creditori ipotecari nella misura massima possibile e, pertanto, può essere ordinata la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.