argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 marzo 2018, n. 12853, depositata in data 23 maggio 2018, ha affermato che qualora vengano erogati finanziamenti pubblici europei ad una società, il successivo fallimento di quest’ultima non pregiudica la possibilità – per l’ente finanziatore – di recuperare integralmente le somme erogate. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del creditore, ha chiarito che il venir meno dei presupposti e dei requisiti previsti per l’erogazione dei fondi comunitari deve essere fatto risalire alla data della dichiarazione di fallimento, con conseguente possibilità di recuperare le somme erogate indipendentemente dalla data della firma della revoca da parte della pubblica amministrazione.