Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Prededuzione al professionista attestatore anche senza concreto beneficio per la massa

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 aprile 2018, n. 12964, depositata in data 24 maggio 2018, ha ribadito che, per il riconoscimento della prededuzione al credito del professionista attestatore, non occorre che la prestazione sia stata in concreto utile e abbia apportato beneficio per la procedura concorsuale. La Suprema Corte richiama la rilevanza della funzionalità dell’opera prestata, indipendentemente dal risultato ottenuto e dalla concreta utilità per i creditori e chiarisce che la prestazione del professionista deve considerarsi prodromica alla procedura concorsuale e, quindi, il relativo credito è da riconoscersi in prededuzione anche se la domanda di concordato preventivo proposta dalla società viene poi dichiarata inammissibile.