argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 febbraio 2018, n. 9927, depositata il 20 aprile 2018, ha affermato – in tema di stato passivo fallimentare – che la domanda depositata da parte di uno studio associato determina la presunzione dell’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale, relativamente al credito, e conseguentemente comporta l’esclusione del privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2), c.c., salvo nel caso in cui il creditore dimostri che la prestazione è stata svolta personalmente, in via esclusiva o almeno prevalente, e che allo stesso tempo è di pertinenza del medesimo professionista, ancorché il credito sia richiesto dall’associazione professionale.