argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 31 gennaio 2018, n. 10793, depositata il 4 maggio 2018, ha affermato che il trasferimento della sede all’estero – sia in modo effettivo sia in modo fittizio – può determinare la dichiarazione di fallimento della società. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che non può essere applicabile la disciplina dell’art. 10 l.f., sia nel caso in cui il trasferimento all’estero sia un fittizio espediente, sia nel caso in cui il trasferimento avvenga effettivamente. L’operatività del predetto articolo deve essere circoscritta al caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, a seguito di cessazione dell’attività imprenditoriale, e non può quindi trovare analogica applicazione al caso della cancellazione della società dal registro camerale a seguito di trasferimento all’estero (effettivo o fittizio) della sede sociale.