argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 giugno 2018, n. 16934, depositata il 27 giugno 2018, ha osservato – in tema di concordato preventivo – che ai fini della determinazione del compenso per le attività del professionista, relative all’incarico per la redazione e l’asseverazione della relazione ex art. 161, comma 3, l.f., in caso di mancanza di accordo (opponibile al fallimento), devono essere applicate le tabelle previste dal D.M. n. 140/2012, relative all’attività di valutazione, perizie e pareri. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato il difetto di opponibilità dell’accordo, a causa della mancanza di data certa sulla scrittura privata, e non ha ritenuto corretto il rinvio all’art. 27 del D.M. 140/2012 ai fini della determinazione del compenso, poiché quest’ultimo si riferisce alla generica assistenza in procedure concorsuali, mentre per l’attività in questione occorre basarsi sull’esecuzione di “incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria”, il cui valore della pratica deve essere determinato secondo la Tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Riquadro 9.