argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Venezia, con Sentenza del 23 aprile 2018, ha affermato – in tema di azione revocatoria fallimentare – che possono esserne oggetto i pagamenti effettuati oltre 60 giorni dall’impresa, nel corso del periodo sospetto, se non vi è la prova di un accordo stipulato ad hoc fra le parti; inoltre non è sufficiente, per bloccare l’azione, che anche prima del periodo sospetto i pagamenti avvenissero secondo tali tempistiche; secondo la Corte d’Appello, quindi, deve ritenersi escluso che tale circostanza integri i “termini d’uso”. In aggiunta, la Corte d’Appello ha precisato che le notizie pubblicate sulla stampa – in ordine allo stato di crisi del soggetto – non sono sufficienti, da sole, ad integrare la scientia decoctionis in capo al creditore.