argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 gennaio 2017, n. 5520, depositata il 6 marzo 2017, si è soffermata sul tema della possibile contestualità tra il fallimento di un holder persona fisica e una società capogruppo (di altre società) “diretta” dal primo. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che viene a configurarsi una holding di tipo personale nel momento in cui un soggetto persona fisica – che detiene quote o azioni di più società – svolga, in modo professionale e con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società stesse, secondo il modello della holding “pura” (mera gestione del gruppo) oppure “operativa” (attività ausiliaria o finanziaria); sul punto, l’art. 2497 c.c. configura una “generale” responsabilità da direzione e coordinamento, che sussiste ancorché vi sia la mancata previsione testuale della figura dell’holder persona fisica. In ultimo, la Corte di Cassazione ha condiviso le decisioni assunte dai giudici di merito, che hanno confermato la sentenza di fallimento, in quanto il soggetto risultava essere imprenditore individualmente insolvente: in particolare, vi era stata la spendita del nome nei rapporti commerciali e, allo stesso tempo, sussisteva l’utilizzo di un’organizzazione di persone e di mezzi autonoma nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.