argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 novembre 2016, n. 5654, depositata il 7 febbraio 2017, ha precisato – in tema di stato passivo fallimentare – che l’omessa ammissione della prova testimoniale (o di altra prova) è ricorribile presso la Corte di Cassazione solo nel caso in cui tale circostanza abbia determinato l’omissione di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; inoltre, tale esclusione deve poter – secondo un giudizio di certezza (e non solo di probabilità) – invalidare le altre risultanze istruttorie e, di conseguenza, determinare una mancanza di fondamento della ratio decidendi.