argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 aprile 2018, n. 15290, depositata il 12 giugno 2018, è tornata ad esprimersi in tema di privilegio ex art. 2751-bis, n. 2), l.f., e, nello specifico, di ammissione al passivo del credito del professionista facente parte di un’associazione professionale. La Suprema Corte ha affermato che l’appartenenza del professionista ad un’associazione professionale e l’intestazione dei “pro-forma” all’associazione non sono elementi di per sé idonei a determinare il difetto di legittimazione attiva del professionista nella presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo o l’esclusione dal privilegio del credito azionato. Invero, a tale credito deve essere riconosciuto il privilegio di cui all’ art. 2751-bis, n. 2), l.f., qualora il professionista abbia dato prova che questo sia scaturito da prestazioni professionali dallo stesso svolte, in via esclusiva o in prevalenza, personalmente.