Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - La quietanza di pagamento rilasciata dalla società in bonis è inopponibile al fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 maggio 2018, n. 15591, depositata il 14 giugno 2018, ha affermato l’inopponibiltà al curatore – convenuto in giudizio dal compratore che chiedeva l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto di proprietà su un appartamento oggetto di preliminare con la società in bonis – della quietanza rilasciata dalla società venditrice in bonis. La quietanza di pagamento infatti non ha, nei confronti della curatela, l’efficacia vincolante tipica della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c., ma una limitata valenza probatoria, rimessa al libero apprezzamento del giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, in quanto il curatore, pur agendo nell’esercizio dei diritti e ponendosi, pertanto, nella medesima posizione del fallito, è parte processuale diversa da quest’ultimo.