Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - La prova di resistenza per il voto del creditore che si oppone all’omologa della procedura di concordato preventivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 dicembre 2017, n. 4192, depositata il 21 febbraio 2018, ha richiamato – in tema di concordato preventivo – la rilevanza della disciplina dettata dall’art. 176, comma 2, l.f., con particolare riferimento al peso dei creditori esclusi ai fini dell’ammissione o della revoca della proposta concordataria. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che alla procedura di concordato preventivo deve applicarsi il principio di diritto sulla base del quale – in via preliminare – occorre individuare il carattere determinante o meno del voto espresso secondo la prova di resistenza; in particolare, il carattere determinante del voto del creditore – che si oppone all’omologa della procedura concordataria – deve essere negato nel caso in cui lo stesso non pesi sulla formazione della maggioranza prevista dalla legge.