argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 novembre 2017, n. 9290, depositata il 16 aprile 2018, ha stabilito che il solo deposito della proposta di concordato preventivo, ancorché lo stesso non sia stato successivamente ammesso, rappresenta elemento sufficiente per ipotizzare la consecuzione tra le procedure, in caso di successiva dichiarazione di fallimento. Sul punto, la Suprema Corte ha però specificato che è necessario tenere sempre in considerazione la continuità dello stato di crisi patrimoniale e l’effettiva consistenza della finestra temporale tra le due procedure, poiché se – alla luce di un giudizio di ragionevolezza – questa risultasse eccessivamente ampia, non sarà possibile affermare la consecuzione sostanziale.