<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Fornitore insolvente: il cessionario non deve rettificare la detrazione I.V.A.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: detrazione IVA

La Corte di Giustizia, nella Sentenza relativa alle cause riunite C-660/16 e C-661/16 del 31 maggio 2018, si è espressa in tema di detraibilità dell’I.V.A. versata al cedente, in epoca successiva dichiarato insolvente, nel caso in cui quest’ultimo sia stato condannato per truffa, in conseguenza di eventi che hanno impedito la consegna al cessionario dei beni oggetto della compravendita. La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, richiamato il principio secondo cui l’intenzione fraudolenta del cedente non incide sul diritto del cessionario a detrarre l’I.V.A. versata, salvo il caso in cui quest’ultimo, al momento del versamento, conoscesse o avrebbe potuto conoscere l’intento fraudolento. Inoltre, la Corte afferma che, in caso di insolvenza del cedente, il cessionario, che ha operato in “buona fede” la detrazione, non ha l’obbligo di rettifica della stessa, risultando impossibile o eccessivamente difficile ottenere, da parte del prestatore insolvente, il rimborso dell’I.V.A. indebitamente versata. La regola generale prevedrebbe, al contrario, l’obbligo di rettifica della detrazione I.V.A., con successiva azione civilistica di ripetizione dell’indebito, qualora in un momento posteriore al pagamento dell’I.V.A. ed alla presentazione della dichiarazione I.V.A., la cessione dei beni non si sia effettivamente realizzata o sia apparso certo che la stessa non si sarebbe realizzata.